CONDIZIONI DI CONTRATTO (condizioni di pagamento e di consegna)
I. Campo di applicazione
L'esecuzione degli ordini viene effettuata secondo le condizioni indicate qui di seguito. Eventuali variazioni delle presenti condizioni di contratto dovranno essere concordate per iscritto.
II. Corrispettivi
1. I prezzi indicati nell'offerta del committente sono validi solo nel caso che i dati della commessa sulla base dei quali è stata elaborata l'offerta siano rimasti invariati. I prezzi del fornitore si intendono IVA esclusa, franco fabbrica e non sono comprensivi delle spese di imballo, trasporto, spedizione postale, assicurazione e altre spese di spedizione.
2. Successive modifiche effettuate su richiesta del committente - incluse le conseguenti spese di fermo macchina - sono a carico del committente. Si intendono quali successive modifiche anche le riesecuzioni di prove di stampa richieste dal committente per lievi differenze rispetto ai modelli originali.
3. I progetti di esecuzione del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, qualora siano eseguiti su richiesta del committente, sono sempre a carico dello stesso, anche se non segue l'ordinazione.
III. Pagamento
1. In caso di messa a disposizione di grosse quantità di materiali, di materiali particolari o prestazioni anticipate si potrà richiedere un pagamento anticipato.
2. Il committente potrà computare solo quel credito che non sia incontestato o riconosciuto da una sentenza passata in giudicato. Il committente che sia un "Vollkaufmann" ("imprenditore tenuto ad osservare tutte le norme dello speciale diritto commerciale) ai sensi dell'HGB /Codice di commercio tedesco/ non detiene alcun diritto di ritenzione e computazione. Esso potrà tuttavia usufruire dei diritti contemplati dall'articolo 320 BGB /Codice civile tedesco/ nel caso che il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo VI. 3 delle presenti condizioni di contratto.
IV. Pagamento ritardato
1. Se il mutamento delle condizioni finanziarie del committente - mutamento avvenuto o reso noto successivamente alla stipulazione del contratto - dovesse porre in pericolo il conseguimento del prezzo dovuto al fornitore, questi potrà richiedere un pagamento anticipato e il pagamento di tutte le fatture, incluse quelle non ancora esigibili, e ritenere la merce non ancora consegnata ed interrompere l'evasione di altri ordini in corso. Il fornitore potrà valersi di tali diritti anche nel caso che il committente risulti ancora in mora nel pagamento nonostante l'invio di un sollecito di pagamento.
2. Il ritardo del pagamento delle fatture oltre la scadenza pattuita darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso Euribor aumentato di 5 punti, senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto di rivendicazione di danni per mora.
V. Consegne
1. Il fornitore effettuerà la spedizione verso il committente prestando tutta l'attenzione dovuta, ma risponderà di danni solo in caso di colpa e dolo. La merce viene assicurata dalla società HBS.
2. Il termine stabilito per la consegna della merce è da ritenersi impegnativo solo se confermato espressamente da parte del fornitore. Se il contratto viene stipulato per iscritto, anche la conferma del termine di consegna dovrà essere effettuata in forma scritta. Il termine di consegna si intende convenuto presso il magazzino del fornitore situato a Frickhofen.
3. Se il fornitore è in ritardo con le consegne, si dovrà concedergli un'opportuna proroga del termine di consegna, alla scadenza della quale il committente avrà diritto a recedere dal contratto, senza pregiudizio di quanto contemplato dall'articolo 361 BGB. Il committente potrà agire per la risarcibilità dell'eventuale danno arrecato per un ammontare massimo pari al valore dell'ordine (prestazioni del fornitore escluse prestazioni anticipate e materiale).
4. Eventuali difficoltà aziendali - sia nell'azienda del fornitore che in quella dei suoi subfornitori - dovute a sciopero, serrata, guerra, sommosse e rivoluzioni e tutti gli altri casi di forza maggiore non danno diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio delle disposizioni della clausola "rebus sic stantibus".
5. La merce consegnata rimane di esclusiva proprietà del fornitore fino al momento del saldo completo della somma dovuta, alla data della fattura, dal committente al fornitore.
6. Il fornitore detiene ai sensi dell'articolo 369 HGB il diritto di ritenzione nei confronti dei cliché, manoscritti, materie prime e altri oggetti messi a disposizione dal committente fino al completo saldo di tutte le somme dovute in base al contratto.
VI. Reclami
1. Il committente è tenuto a verificare in ogni caso la conformità ai termini del contratto della merce consegnata e delle bozze di stampa inviate per la correzione. Il rischio di eventuali errori passa, al momento dell'approvazione delle bozze di stampa, al committente, tranne nel caso che i difetti siano sorti o possano essere riconosciuti solo durante il procedimento di realizzazione successivo all'approvazione delle bozze di stampa. Lo stesso vale per tutte le altre approvazioni del committente a procedere nei lavori ed in particolare per l'approvazione del nostro campione di produzione.
2. Il termine per la denuncia dei vizi è di una settimana, decorrenti dal giorno del ricevimento della merce. I difetti occulti che non vengono riscontrati dopo una prima immediata verifica possono essere contestati al fornitore solo se la denuncia perviene al fornitore entro sei mesi dalla data alla quale la merce è stata spedita.
3. In caso di reclamo giustificato il fornitore è tenuto, a sua scelta, escludendo tutte le ulteriori rivendicazioni, alla riparazione o sostituzione della merce, fino all'importo massimo del valore dell'ordine, tranne nel caso che manchi una caratteristica garantita, o al fornitore o dai suoi collaboratori si possa addebitare colpa grave o dolo. Se l'oggetto del contratto era la lavorazione per conto terzi o l'elaborazione di stampati, il fornitore non risponderà per danni allo stampato da lavorare o rielaborare, tranne nel caso in cui gli si potrà imputare colpa grave o dolo.
4. Difetti parziali della merce non giustificano il reclamo dell'intera fornitura.
5. Per riproduzione a colori in tutti i tipi di stampa, piccole differenze nei confronti dell'originale non giustificano la presentazione di un reclamo. Lo stesso vale per un confronto tra le prove di stampa e la stampa definitiva.
6. Per differenze delle caratteristiche del materiale usato il fornitore risponde solo fino all'importo massimo che egli potrà rivendicare nei confronti del relativo subfornitore. Il fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso che egli trasferisca al commissionario i suoi diritti di rivalsa nei confronti del suo subfornitore. Il fornitore risponde in veste di garante nel caso che non sussistano diritti di rivalsa nei confronti del subfornitore per colpa del fornitore o nel caso che tali diritti non possano essere fatti valere.
VII. Conservazione, assicurazione
1. I modelli, le materie prime, i supporti di stampa e altri oggetti riutilizzabili, come pure prodotti semilavorati e lavorati verranno conservati dopo la data di consegna dell'ordine solo se espressamente convenuto e a spese del committente. Il fornitore ne risponde solo in caso di colpa grave o dolo.
2. Gli oggetti su indicati messi a disposizione dal committente verranno trattati con la massima cura. Per danni agli stessi il fornitore risponde solo in caso di colpa grave o dolo.
3. Se gli oggetti su indicati dovranno essere assicurati, ciò dovrà avvenire a cura del committente.
4. Conserviamo pellicole e modelli per successive ordinazioni solo su espressa richiesta del committente. Non rispondiamo di danni arrecati a tali oggetti nonostante siano stati trattati con la cura dovuta, ad esempio per danni da usura. Il nostro obbligo di conservazione si estingue nel caso che il committente non emetta un altro ordine entro il termine di due anni. In tale caso saremo autorizzati a disporne a nostro piacimento.
VIII. Diritti e Proprietà
1. I materiali utilizzati dal fornitore per la realizzazione dei prodotti oggetto del contratto ed in particolare pellicole, litografie, bozze, disegni, resteranno proprietà del fornitore anche se conteggiati a parte e non verranno consegnati al committente.
2. Il committente risponde dell'eventuale violazione - durante l'esecuzione dell'ordine - di diritti di terzi ed in particolare di diritti d'autore. Il committente esonererà il fornitore da tutti i diritti di terzi derivanti da tali violazioni.
VIII. Sigla identificativa
Il fornitore potrà apporre sugli stampati dietro consenso del committente indicazioni riguardanti la propria azienda. Il committente potrà negare il consenso solo in presenza di un interesse legittimo.
IX. Luogo di esecuzione
1. Luogo di esecuzione e foro competente per tutti le rivendicazioni e le controversie derivanti dal presente contratto, incluse le azioni per il recupero di cambiali e procedimenti di ingiunzione è la sede del fornitore, se quest'ultimo e il committente sono soggetti definiti imprenditori ai sensi dell'HGB.
2. L'eventuale inefficacia di una o più clausole del contratto non si estenderà alle restanti clausole. |